Demolizione di abusi edilizi: l’accertamento di conformità, la sentenza del CdS

Demolizione di abusi edilizi l’accertamento di conformità, la sentenza del CdS

L’ordine di demolizione di abusi edilizi non si ferma con una richiesta di un nuovo accertamento di conformità, la sentenza del Consiglio di Stato, la comunicazione al Comune della rimozione dell’abuso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2921/2019, fornisce alcuni chiarimenti sull’ordine di demolizione di un abuso edilizio e la richiesta di un eventuale ulteriore accertamento per verificare la conformità.

Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato, riportato da Edilportale, riguardava l’accertamento da parte del Comune della presenza di alcune opere abusive per le quali era stata ordinata la demolizione. Nel frattempo, pensando di bloccare l’ordine, il responsabile aveva provveduto a rimuovere uno degli abusi ed aveva presentato una richiesta di sanatoria.

Secondo il parere del responsabile l’ordine di demolizione non era da considerare valido poiché si riferiva ad opere ormai non più esistenti, ma soprattutto perché era stato emesso dopo l’istanza di sanatoria e la richiesta di accertamento di conformità, che il Comune aveva negato.

Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno respinto le richieste del responsabile degli abusi edilizi. I giudici hanno spiegato che il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi può essere riferito all’accertamento di abusività ed all’istruttoria compiuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di sanatoria. Una ulteriore verifica dell’esistenza delle opere abusive era considerata inutile. Inoltre, hanno sottolineato i giudici, la richiesta di sanatoria fceva presumere che le opere abusive fossero ancora presenti e che l’intenzione fosse di regolarizzare la posizione.

Il privato, prima di smantellare una delle due opere costruite senza permesso, avrebbe dovuto dare comunicazione all’Amministrazione dell’ordine di demolizione esistente. Pertanto, ha spiegato il Consiglio di Stato, un nuovo accertamento avrebbe comportato “un inutile aggravamento del procedimento sanzionatorio, in violazione del principio di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa”. In conclusione, l’ordine di demolizione è rimasto efficace.

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