
L’Agenzia delle entrate spiega come fare il calcolo della Tari, conta la superficie calpestabile
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardano il calcolo della Tari, nello specifico, i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e come considerare tutte quelle aree che possono produrre rifiuti urbani.
Con la risposta n. 306 l’Agenzia delle entrate ha specificato, relativamente al tema della superficie assoggettabile alla Tari, che “all’attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (Tari) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
Per le attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la formulazione originaria dell’art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva che: “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
La norma è stata successivamente integrata dall’art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevedendo che “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.
Il comma 647 prevede che vengano attivate tra Comuni ed Agenzia delle entrate le procedure per l’interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Tali disposizioni sono state attuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 29 marzo 2013, pubblicato in pari data nel sito internet dell’Agenzia stessa, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante le “Modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate ed i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Inoltre, i Comuni e l’Agenzia delle entrate devono collaborare per la revisione del catasto, attivando le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, per la determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.