Bonus riqualificazione energetica: cessione del credito del figlio incapiente al genitore

Bonus riqualificazione energetica cessione del credito del figlio incapiente al genitore

Come funziona il bonus riqualificazione energetica, l’Agenzia delle entrate spiega la cessione del credito di un figlio incapiente al genitore che ha prestato la somma necessaria

La domanda di un contribuente posta all’Agenzia delle entrate riguarda la cessione del credito ad un genitore che potrebbe prestare la somma necessaria per sostenere le spese. Il contribuente che ha posto il quesito rientra nella no-tax area (incapiente), vale a dire con un reddito molto basso tanto da non dover presentare neanche la dichiarazione dei redditi.

Essendo proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, il contribuente chiedeva se potesse cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore che avrebbe sostenuto le spese.

Come noto, per i lavori di riqualificazione energetica, la normativa vigente prevede che il contribuente possa ottenere delle detrazioni fiscali ma, essendo lo stesso incapiente,dunque con redditto molto basso, avrebbe poteva contare sul prestito del denaro da parte dei genitori, ma sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono movimentati tramite bonifici sul suo c/c.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver attentamente valutato il caso ed analizzato le norme che disciplinano la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, nella Risposta all’interpello 298/2019, ha precisato che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e, dunque, impossibilitato a usufruire della detrazione.

Pertanto, l’istante, trovandosi in condizione di incapienza nell’anno che precede al sostenimento della spesa, può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.

In questo caso, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia. (Fonte: Edilportale)

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