
Le agevolazioni fiscali anche per la seconda casa solo in alcuni casi, la decisione della Corte di Cassazione sugli sconti fiscali anche se non è la prima casa
Come noto, quando si acquista la prima casa, si possono avere delle agevolazioni fiscali a condizione che non si sia già proprietari di un immobile ubicato nello stesso comune in cui si intende acquistare.
La regola generale per per l’imposta di registro prevede che l’aliquota agevolata del 2 per cento può essere applicata solo se chi acquista casa trasferisce la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi, oltre a non essere già titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo comune.
Tuttavia, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, ci possono essere delle eccezioni per ottenere agevolazioni fiscali prima casa per chi risulta già proprietario di un immobile nello stesso comune, ma partendo da alcuni presupposti.
Innanzitutto, per l’immobile acquistato in precedenza non si deve essere ricorsi ai benefici prima casa. L’agevolazione è utilizzabile una sola volta ed in questo caso la limitazione non è solo per il comune in cui è ubicato il secondo immobile, ma si estende a tutto il territorio nazionale.
Inoltre, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è fondamentale che il primo immobile acquistato non sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprietario, ad esempio l’accertata inabitabilità poiché pericolante o con requisiti tecnici non a norma. Valide anche le condizioni di un’abitazione non più adatta alla famiglia, è il caso di una casa troppo piccola per i componenti numerosi del nucleo familiare.
L’ordinanza n. 13118 del 16 maggio 2019 della Corte di Cassazione ha sancito che, in questi casi, il contribuente può richiedere di applicare le agevolazioni fiscali sul secondo acquisto. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto il secondo acquisto come seconda casa, pertanto aveva richiesto il pagamento sia delle maggiori imposte d’atto (registro e ipo-catastali) sia della maggiore imposta sostitutiva sul mutuo acceso per finanziarie l’acquisto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente ed annullato la pretesa impositiva dell’Amministrazione Finanziaria.