Tassazione dei redditi da locazione: le diverse modalità prevista per il 2020

Tassazione dei redditi da locazione le diverse modalità prevista per il 2020

Cambia la tassazione dei redditi da locazione a partire dal 2020, le modifiche volute dalla Legge di Bilancio 2019 e dal progetto di legge sulla semplificazione fiscale

Una delle novità fiscali del 2020 riguarda la tassazione dei redditi da locazione di immobili. Differenti modalità che nascono dalla Legge di Bilancio 2019 che ha esteso la cedolare secca anche agli immobili commerciali di categoria C/1 che non superino i 600 metri quadri, e dal progetto di legge sulla semplificazione fiscale, ormai emendamento al decreto crescita.

Come riportato da ItaliaOggi.it, dall’1 gennaio 2020 cambierà la modalità di calcolo della base imponibile per le locazioni di immobili abitativi, si tasseranno esclusivamente i canoni percepiti. Per quanto si tratti di agevolazioni, sorgono delle complicazioni. In buona sostanza, da un lato i proprietari di C/1 si liberano del tirannico obbligo di versare le imposte anche sui canoni non percepiti (per poi recuperale solo ex post al momento della convalida di sfratto), dall’altro le modalità di tassazione si complicano anche per via di una moltitudine di aliquote e sistemi impositivi (tra cedolari e Irpef).

Per i contratti di locazione stipulati prima dell’ 1 gennaio 2020 valgono le attuali regole disposte dall’articolo 26 del Tuir (dpr 917/1986) per cui concorrono alla determinazione del reddito anche i canoni non percepiti salvo poi poterli recuperare una volta ottenuta la convalida di sfratto. Il meccanismo di recupero non è semplice in quanto si dovrà ricalcolare la dichiarazione, considerando solo i canoni incassati, per far emergere un credito d’imposta. Il reddito delle locazioni abitative è tassabile con Irpef o, su opzione, con cedolare secca al 21 per cento, che scende al 10 per cento per i contratti a canone concordato.

Per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2020 concorreranno al reddito solo i canoni percepiti (senza dover quindi attendere la convalida di sfratto). La norma avrà valore sono per gli immobili abitativi ed il mancato incasso dovrà essere comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Pagando le tasse solo sul canoni incassati non vi è necessità di una modalità di recupero. Per la tassazione si potrà ricorrere all’Irpef oppure alla tassa piatta, la cedolare secca, con aliquota al 21 o 10 per cento.

Le locazioni di immobili commerciali sono attualmente escluse dal progetto di legge sulla semplificazione e dunque continuano a valere le regole per la determinazione dell’imponibile in base all’articolo 26 del Tuir (dpr 917/1986) per cui concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia i canoni incassati sia quelli non percepiti e, a differenza di quanto previsto in caso di morosità dell’inquilino per gli immobili abitativi, non vi è la possibilità di recupero delle imposte versate sui canoni non erogati.

La Legge di Bilancio 2019 (145/18) ha introdotto per gli immobili commerciali la possibilità solo per il 2019 di applicare la cedolare secca in caso di locazione di immobili di categoria C/1 entro i 600 metri quadri mentre per tutte le altre tipologie di immobili bisogna ricorrere all’Irpef.

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