Sono da considerarsi mezzi pubblicitari tutti i cartelli con foto esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari e anche la semplice scheda descrittiva dell’immobile.
Le agenzie immobiliari dovranno pagare l’imposta di pubblicità per i cartelli esposti in vetrina che contengano non solo una foto ma anche una semplice scheda descrittiva dell’immobile da vendere o da affittare. Nel mirino sono finite anche le agenzie immobiliari che, secondo quanto ha stabilito la Cassazione, esercitano una sorta di pubblicità in qualche modo gratuita.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione civile-T n. 21966, è recente: risale infatti al 16 ottobre 2014. Un tempo le agenzie immobiliari potevano decidere di non affidarsi a giornali e quant’altro per reclamizzare i propri immobili, anche per risparmiare qualche soldino, e si limitava ad esporre in vetrina un cartello con tanto di foto e piccola descrizione. Da oggi, non si può più fare.
A sancirlo è la Corte Suprema che ha stabilito che, anche all’interno della vetrina delle agenzie immobiliari, l’esposizione di cartelli che contengono foto e descrizione dell’immobile in vendita o in affitto, è da considerarsi mezzo pubblicitario a tutti gli effetti, pertanto, si deve pagare l’imposta di pubblicità.
La motivazione della Corte di Cassazione è molto semplice: senza lunghi giri di parole, sostiene che i cartelli esposti devono essere considerati “mezzi pubblicitari, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire, pubblicizzano) gli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire, pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione; agenzia che, quindi, gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli in esame anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio logo e dei propri recapiti”.
Insomma, chi pensava che esporre un semplice cartello nella propria vetrina con foto e scheda non costasse nulla, si sbagliava. Le agenzie immobiliari dovranno pagare l’imposta pubblicitaria in quanto promuovono la mediazione svolta con effetto immediato e diretto.